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Sez. L, Sentenza n. 7222 del 04/08/1994 (Rv. 487641 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - IN GENERE | Inabilità ex art. 2 legge n. 222 del 1984 - Estremi - Residua capacità lavorativa di un operaio esplicabile in attività sedentaria e con rispetto della dignità del soggetto e della residua efficienza fisica - Inabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487641-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - IN GENERE

Il requisito della "inabilità" richiesto ai fini del riconoscimento della pensione ai sensi dell'art. 2 della legge 12 giugno 1984 n. 222 postula la permanente ed assoluta impossibilità di svolgere una "qualsiasi" attività lavorativa, intesa, questa, però, con riferimento a qualsiasi attività idonea ad assicurare al soggetto, in relazione al parametro di cui all'art. 36 Cost., una remunerazione sufficiente a garantire un'esistenza libera e dignitosa. Pertanto, l'inabilità - mentre può sussistere nonostante la capacità dell'assicurato di attendere nella propria casa di abitazione ai normali lavori domestici (non essendo tale attività comparabile a quella analoga svolta nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato) - è invece da escludere nel caso di un operaio in possesso di una residua capacità lavorativa, pur se esplicabile in attività di tipo sedentario, qualora queste residue attività lavorative - non comportanti la necessità dell'impiego di rilevanti energie motorie o di particolari sforzi fisici e non richiedenti un bagaglio di esperienze o di conoscenze che solo persone con specifiche attitudini possono avere - siano tali da rispettare la dignità del soggetto (in relazione all'art. 36 Cost.) e la residua efficienza fisica del soggetto.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)