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Sez. 3, Sentenza n. 5678 del 16/03/2005 (Rv. 581640 - 01)

ARBITRATO - PERIZIA CONTRATTUALE | Decisione dei periti - Impugnabilità - Criteri - Conseguenze in tema di impugnazioni per "errores in procedendo" ovvero "in iudicando".
Stato
decisa il 2005-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581640-01

ARBITRATO - PERIZIA CONTRATTUALE

Nella perizia contrattuale, la decisione dei periti è impugnabile (analogamente a quanto previsto per l'arbitrato irrituale) soltanto attraverso le tipiche azioni di annullamento e di risoluzione per inadempimento dei contratti, e non anche attraverso gli strumenti previsti dal codice di rito civile per i lodi rituali, con la conseguenza che eventuali errori "in procedendo" o "in iudicando", comprensivi della violazione dei principi della collegialità e del contraddittorio, rilevano soltanto se siano sfociati in cause di invalidità (incapacità o vizi del consenso) o di risoluzione della perizia stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1349, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)