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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18906 del 28/07/2017 (Rv. 645073 - 01)

ARBITRATO - PERIZIA CONTRATTUALE | Natura - Mandato collettivo - Impugnazione - Azione di annullamento o di risoluzione - Possibilità di denunciare l'errore sulla determinazione dell'indennizzo - Insussistenza.
Stato
decisa il 2017-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645073-01

ARBITRATO - PERIZIA CONTRATTUALE

La perizia contrattuale ha natura di mandato collettivo, nel senso che le parti devolvono ad un terzo la formulazione di una valutazione che si impegnano anticipatamente ad accettare e far propria, il cui esito è impugnabile esclusivamente con le azioni negoziali di annullamento, se vi è errore determinante, e di risoluzione, se vi è inadempimento, sicché può essere fatto valere solo l’errore determinante correlato ad un vizio della volontà e non anche quello che incide sulla quantificazione dell’indennizzo liquidato, ove non causato da un’alterata formazione del consenso, denunciata come tale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1349, Cod. Civ. art. 1441, Cod. Civ. art. 1453

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)