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Sez. 2, Ordinanza n. 27802 del 17/10/2025 (Rv. 676247-01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE | Spese di lite - Difesa personale dell'avvocato ex art. 86 c.p.c. - Diritto alla liquidazione - Sussistenza - Motivo di compensazione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2025-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676247-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE

L'avvocato che si difende personalmente ai sensi dell'art. 86 c.p.c. conserva il diritto alla liquidazione delle spese di lite; la circostanza della difesa personale non giustifica la compensazione, consentita - alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 92, comma 2, c.p.c. dal d.l. n. 132 del 2014 e della sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018 - nelle ipotesi tassative della reciproca soccombenza, dell'assoluta novità della questione, del mutamento della giurisprudenza o delle sopravvenienze di eccezionale gravità.

Cod. Proc. Civ. art. 86 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/2014 num. 132 CORTE COST., Legge 10/11/2014 num. 162 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)