Sez. 2, Ordinanza n. 33758 del 23/12/2025 (Rv. 677164-01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE | Avvocato - Difesa personale ex art. 86 c.p.c. - Diritto alla liquidazione delle spese di lite - Sussistenza - Ragione di compensazione - Esclusione - Fondamento.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE
L'avvocato che si difende personalmente conserva il diritto alla liquidazione delle spese di lite, non incidendo l'esercizio della facoltà di cui all'art. 86 c.p.c. sulla natura professionale dell'attività svolta, sicché il giudice deve liquidare in suo favore le competenze spettanti secondo il principio di soccombenza e in base alle tariffe professionali, non essendo giustificata da tale sola circostanza la compensazione delle spese alla luce dell'art. 92, comma 2, c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018.
Cod. Proc. Civ. art. 86 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)