Sez. 2 - , Ordinanza n. 20543 del 30/08/2017 (Rv. 645236 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO | Reiterate notifiche del ricorso per cassazione - Termine per il deposito del ricorso - Decorrenza dalla prima notifica validamente eseguita - Irrilevanza delle successive notifiche - Fondamento - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO
Il termine di venti giorni per il deposito del ricorso per cassazione, previsto a pena di improcedibilità dall'art. 369, comma 1, c.p.c., decorre, nell'ipotesi di reiterazione della notifica alla stessa parte, dalla prima notificazione validamente eseguita, essendo le altre superflue. (Nella specie, relativa al caso di prima notifica regolarmente effettuata al procuratore domiciliatario della controparte, la S.C. ha escluso che la sua reiterazione nei confronti di quest'ultimo, nonché della parte personalmente, potesse determinare il differimento del termine di deposito del ricorso medesimo).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)