Sez. 5, Sentenza n. 4536 del 25/02/2009 (Rv. 606778 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO | Termine per il deposito - Decorrenza - Notifica al procuratore domiciliatario e alla parte personalmente - Irrilevanza della seconda notifica - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO
Il termine di venti giorni per il deposito del ricorso per cassazione, previsto a pena di improcedibilità dall'art. 369 cod. proc. civ., decorre, nell'ipotesi di notifica al procuratore domiciliatario della controparte e alla parte personalmente, dalla prima notifica, atteso che, per il caso in cui la parte abbia eletto domicilio, la legge prevede solo la notifica nel luogo indicato ai fini della valida instaurazione del rapporto processuale, restando la notifica personale un atto ultroneo cui non può riconoscersi alcun effetto, e rilevando l'ultima notificazione solo in caso di pluralità di parti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)