Sez. 5, Sentenza n. 15316 del 29/11/2000 (Rv. 542278 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) | Immobili strumentali - Conferimento ad una società di capitali - Assoggettamento del conferimento ad INVIM - Contrasto con la direttiva CEE 69/335 - Esclusione - Richiamo alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee in causa C - 42/96.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI)
Nella ipotesi di conferimento di immobili ad una società di capitali, l'eventuale incremento di valore constatato all'atto del conferimento deve essere assoggettato ad INVIM, senza che la normativa che disciplina l'applicazione di detta imposta possa ritenersi in contrasto con la direttiva 17 luglio 1969, 69/335 CEE, nella versione risultante dalle direttive 9 aprile 1973, 73/79 CEE, e 74/80 CEE, 7 novembre 1974, 74/553 CEE e 10 giugno 1985, 85/303 CEE, concernente l'imposizione sulla raccolta dei capitali e dei conferimenti, sulla cui interpretazione è intervenuta la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee 11 dicembre 1997, in causa pregiudiziale C - 42/96, nella quale è stato ritenuto che la citata direttiva "non si applica ad un'imposta nazionale che colpisca l'eventuale incremento di valore di un immobile constatato all'atto del conferimento del medesimo ad una società di capitali. La direttiva 69/335, come modificata, si applica, viceversa, all'imposta di registro, all'imposta ipotecaria ed alla imposta catastale".
Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 17/07/1969 num. 335 art. 10, DPR 26/10/1972 num. 643 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)