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Sez. 5, Sentenza n. 1844 del 18/02/2000 (Rv. 534059 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) | Immobili strumentali - Conferimento ad una società di capitali - Esenzione dall'INVIM ex art. 25, comma secondo, lett. d) d.P.R. n. 643/72 - Applicabilità - Esclusione - Assoggettamento del conferimento all'INVIM - Contrasto con la direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335 CEE - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534059-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI)

L'esenzione dall'INVIM decennale, prevista dall'art. 25, comma secondo, lett. d) del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643, come modificato dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 694, per gli incrementi di valore dei fabbricati destinati all'esercizio di attività commerciali e non suscettibili di diversa destinazione senza radicale trasformazione, spetta soltanto finché detti immobili rimangono nella sfera di appartenenza della società. Pertanto, nella ipotesi di un loro conferimento ad una società di capitali, l'eventuale incremento di valore, constatato all'atto del conferimento, deve essere assoggettato a tassazione, senza che la normativa che disciplina l'applicazione della imposta possa ritenersi in contrasto con la direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335 CEE, nella versione risultante dalle direttive 9 aprile 1973, 73/79 CEE e 74/80 CEE, 7 novembre 1974, 74/553 CEE e 10 giugno 195, 85/303 CEE, concernente l'imposizione sulla raccolta dei capitali e sui conferimenti.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 3 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 25 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 17/07/1969 num. 335

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)