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Sez. 1, Sentenza n. 662 del 12/03/1974 (Rv. 368484 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DOMANDA DELLA PARTE - NECESSITA - OMESSA PRONUNCIA - CORREZIONE DELLA SENTENZA - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1974-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368484-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DOMANDA DELLA PARTE - NECESSITA - OMESSA PRONUNCIA - CORREZIONE DELLA SENTENZA - INAMMISSIBILITA.*

In tema di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, perche il giudice possa esaminare, ai sensi dell'art 5, quarto comma, della legge 1 dicembre 1970, n 898, se ricorrano gli estremi per l'attribuzione di un assegno a favore dell'uno o dell'altro coniuge, e possa emettere la relativa statuizione, e indispensabile la domanda della parte interessata. Non puo, infatti, ravvisarsi nella citata disposizione una deroga al principio dispositivo dell'art 112 cod proc civ, per cui il giudice possa ritenersi autorizzato ad esaminare ex officio la questione; in conseguenza, la domanda diretta all'attribuzione dell'assegno non puo essere proposta per la prima volta in appello, ancorche il coniuge intervenuto sia rimasto contumace in primo grado; ne la pronuncia sull'assegno suddetto puo essere considerata meramente accessoria e conseguenziale, legata cioe alla pronuncia principale di cessazione degli effetti civili del matrimonio da uno stretto rapporto di interdipendenza, con la conseguenza che - in caso di omissione della pronuncia medesima - possa farsi ricorso alla procedura di correzione di errore materiale di cui all'art 287 cod proc civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)