Sez. 1, Sentenza n. 1752 del 06/05/1975 (Rv. 375399 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DOMANDA DI ATTRIBUZIONE DELL'ASSEGNO - PROPOSIZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - INAMMISSIBILITA - DOMANDA DI AUMENTO DEL SUO AMMONTARE - PROPONIBILITA NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI MERITO.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DOMANDA DI ATTRIBUZIONE DELL'ASSEGNO - PROPOSIZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - INAMMISSIBILITA - DOMANDA DI AUMENTO DEL SUO AMMONTARE - PROPONIBILITA NEL CORSO DEL GIUDIZIO DI MERITO.*
La domanda della parte interessata, indispensabile per l'attribuzione di un assegno a favore dell'uno o dell'altro coniuge in caso di divorzio, non puo essere proposta per la prima volta in appello. Peraltro, qualora siffatta domanda sia stata tempestivamente proposta, la parte puo chiedere nel corso del giudizio di merito l'aumento dell'ammontare dell'assegno, instando perche il giudice lo determini commisurandolo alla situazione esistente al momento della pronunzia. (V 1025/74, mass n 368973; 662/74, mass n 368484).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)