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Sez. L, Ordinanza interlocutoria n. 11593 del 09/05/2008 (Rv. 603005 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - TRASFERIMENTI | Art. 30 d.lgs. n. 165 del 2001 - Mobilità volontaria del pubblico dipendente - Partecipazione di tre soggetti (lavoratore, amministrazione "ad quam", amministrazione di appartenenza) - Necessità - Conseguenze sul piano processuale - Litisconsorzio necessario tra tutti i predetti soggetti - Sussistenza - Integrazione del contraddittorio con l'amministrazione di appartenenza del lavoratore non evocata in giudizio - Necessità.
Stato
decisa il 2008-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603005-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - TRASFERIMENTI

L'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, sul passaggio diretto di personale tra pubbliche amministrazioni diverse, disciplina una vicenda di diritto sostanziale alla quale debbono partecipare necessariamente tre soggetti: il lavoratore che chiede di essere trasferito, l'amministrazione ("ad quam") verso cui si dirige il trasferimento e l'amministrazione di appartenenza di detto lavoratore, la quale deve esprimere il consenso al trasferimento. Ne consegue, sul piano processuale, l'esistenza di un litisconsorzio necessario tra tutti i predetti soggetti, sicché, qualora il lavoratore convenga in giudizio (come nella specie) soltanto l'amministrazione "ad quam" per il negato trasferimento, il contraddittorio deve essere integrato, ai sensi dell'art. 102, secondo comma, cod. proc. civ., anche nei confronti dell'amministrazione d'appartenenza non evocata in giudizio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 30, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)