diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 26420 del 12/12/2006 (Rv. 593717 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - IN GENERE | Mobilità volontaria prevista dall'art. 33 d.lgs. n. 29 del 1993 - Natura giuridica - Cessione del contratto - Sussistenza - Conseguenza - Illegittimità dello svolgimento di un nuovo patto di prova presso l'Amministrazione di destinazione - Condizione.
Stato
decisa il 2006-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593717-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - IN GENERE

La mobilità volontaria prevista dall'art. 33 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato da ultimo dall'art. 16 della legge 28 novembre 2005, n. 246, integra una modificazione soggettiva del rapporto di lavoro, con il consenso di tutte le parti, e quindi una cessione del contratto, per cui è illegittima la pretesa di un nuovo patto di prova nell'Amministrazione di destinazione, ove il patto di prova sia stato già superato nell'Amministrazione di provenienza.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 33 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 18, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 30, Legge 29/04/1949 num. 264 art. 11 com. 6 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 33 com. 12 CORTE COST., Legge 28/11/2005 num. 246 art. 16, Cod. Civ. art. 1406

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)