Sez. 1, Sentenza n. 2595 del 15/10/1964 (Rv. 303904 - 01)
SOCIETA - SOCIETA DI PERSONE FISICHE - SOCIETA IRREGOLARE E DI FATTO - IN GENERE - RAPPORTI CON I TERZI - SUSSISTENZA DELLA SOCIETA - CONDIZIONI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
SOCIETA - SOCIETA DI PERSONE FISICHE - SOCIETA IRREGOLARE E DI FATTO - IN GENERE - RAPPORTI CON I TERZI - SUSSISTENZA DELLA SOCIETA - CONDIZIONI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Una societa di fatto puo considerarsi esistente nel mondo esterno con tutte le conseguenze di ordine sostanziale circa la responsabilita del patrimonio sociale e di quello individuale dei soci, quando si esteriorizzi, cioe quando due o piu persone operino nel modo esterno in modo da ingenerare nei terzi la ragionevole opinione che esse agiscono come soci, onde i terzi, trattando con loro, siano indotti a fare legittimo affidamento sulla esistenza e sulla responsabilita della societa apparente. L'apprezzamento del giudice di merito circa la concludenza e la idoneita delle manifestazioni esteriori atte a provare l'esistenza della societa di fatto e l'appartenenza ad essa del singoli soci e incensurabile in Cassazione se congruamente motivato. (V 2128-63' 1266-62).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2251
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)