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Sez. 2 - , Sentenza n. 38243 del 03/12/2021 (Rv. 663161 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) | Eccezione di giudicato esterno - Rigetto od omessa pronuncia da parte del giudice - Omessa riproposizione in appello - Effetti - Formazione del giudicato parziale interno.
Stato
decisa il 2021-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663161-01

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI)

Allorquando con la sentenza di primo grado venga respinta un'eccezione di giudicato esterno e avverso tale capo di sentenza non venga proposta impugnazione, o il giudice ometta di pronunciare sulla eccezione di giudicato esterno e tale eccezione non venga riproposta in appello, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., in applicazione dei princìpi sui limiti devolutivi dell'appello e sul giudicato interno, l'eccezione deve ritenersi rinunciata e sul relativo capo si forma il giudicato parziale interno, con la conseguenza che l'eccezione, quand'anche fosse da ritenersi rilevabile d'ufficio, è definitivamente preclusa.

Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)