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Sez. 5, Sentenza n. 10330 del 01/07/2003 (Rv. 564681 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) | Domande od eccezioni non accolte - Omessa riproposizione in appello - Effetti - Giudicato interno - Ricorso per cassazione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2003-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564681-01

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI)

Poiché l'art. 346 cod. proc. civ. - secondo cui "le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate" - identifica nell'appello un gravame ad effetto devolutivo, limitato dalle specifiche censure avanzate o riproposte dalle parti nell'appello, è esclusa la possibilità di riproporre con il ricorso di legittimità le domande e le eccezioni sulle quali, per effetto del disinteresse della parte, si sia formato il giudicato interno.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)