diritto.io

Sez. T, Ordinanza n. 13347 del 19/05/2025 (Rv. 675629-01)

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE) - EFFETTI | Principio del "tempus regit actum" - Dichiarazione di illegittimità costituzionale - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2025-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675629-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE) - EFFETTI

Il principio "tempus regit actum", regolante la successione nel tempo delle leggi processuali, non è riferibile alla dichiarazione di illegittimità costituzionale, dal momento che quest'ultima, non essendo una forma di abrogazione della legge ma una conseguenza della sua invalidità originaria, ha efficacia retroattiva, nel senso che investe anche situazioni processuali precedenti alla sentenza di abrogazione - salva l'avvenuta formazione del giudicato e la presenza di preclusioni processuali già verificatesi -, in ossequio al principio enunciato dagli artt. 136 Cost. e 30 della legge n. 87 del 1957.

Legge 10/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)