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Sez. 1, Sentenza n. 10920 del 04/11/1993 (Rv. 484173 - 01)

Riscossione delle imposte - Con ingiunzione fiscale - Opposizione - In genere | Opposizione ad ingiunzione doganale - Termini di comparizione - Disciplina applicabile.
Stato
decisa il 1993-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484173-01

Riscossione delle imposte - Con ingiunzione fiscale - Opposizione - In genere

L'opposizione ad ingiunzione doganale prevista dall'art. 82 del d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 instaura un ordinario processo di cognizione e ad esso sono, quindi, applicabili, in mancanza di diversa e specifica disposizione normativa, le prescrizioni fissate per l'ordinario giudizio di cognizione, in esse comprese quelle relative ai termini di comparizione di cui all'art. 163 bis cod. proc. civ.. Pertanto non può ritenersi applicabile - pena la nullità della citazione, sanabile solo e con effetti "ex nunc" dalla costituzione del convenuto - il disposto dell'art. 645 cod. proc. civ., che riduce a metà i termini di comparizione di cui al precitato art. 163 bis, atteso che le regole del procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo, data la loro specialità, non sono suscettibili di applicazione analogica.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)