Sez. L, Sentenza n. 10721 del 14/10/1995 (Rv. 494232 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Versamento dell'integrazione della pensione nonostante il superamento dei limiti di reddito previsti - Ripetizione dell'indebito - Ammissibilità - Disciplina ex art. 13, primo comma, legge n. 412 del 1991 - Operatività.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 52, secondo comma, della legge 9 marzo 1989 n. 88, come interpretato dall'art. 13 della legge 30 dicembre 1991 n. 412 - norma che con sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 1993 è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui è applicabile anche ai rapporti sorti precedentemente alla data della sua entrata in vigore - non sussiste nell'ordinamento giuridico italiano un generale principio di irripetibilità previdenziale. In particolare non sussiste alcun divieto di ripetizione nel caso in cui l'assicurato abbia continuato a percepire l'integrazione della pensione nonostante che, in epoca successiva al conferimento della pensione stessa, avesse superato i limiti di reddito previsti dall'art. 6 del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983 n. 638, e, quindi, dovesse essere considerato sospeso il suo diritto all'integrazione; in tal caso, infatti, disciplinato dalla seconda parte del primo comma dell'art. 13 della legge n. 412 del 1991 cit., l'Istituto non versa in errore, bensì ignora il superamento del limite reddituale a causa della mancata comunicazione di tale circostanza da parte dell'assicurato.
Riferimenti normativi: Legge 09/03/1989 num. 88 art. 52 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 13 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)