Sez. 3, Sentenza n. 2383 del 08/02/2016 (Rv. 639120 - 01)
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - IN GENERE | Difetto di trascrizione di domanda di simulazione e revocatoria ordinaria - Domanda proposta nei confronti del debitore e del terzo acquirente, successivamente dichiarato fallito - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Eccezione della parte interessata - Necessità - Fondamento.
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - IN GENERE
La mancata trascrizione delle domande giudiziali di simulazione o di revocatoria ordinaria, proposte nei confronti del debitore e del terzo avente causa, successivamente fallito, non è rilevabile "ex officio" dal giudice, bensì dal curatore fallimentare costituitosi in giudizio, in quanto l'inopponibilità, ai sensi dell'art. 45 l.fall., delle formalità compiute dopo la dichiarazione di fallimento tutela l'interesse della massa dei creditori, al cui rappresentante spetta dunque l'onere di eccepire la mancata trascrizione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2643, Cod. Civ. art. 2652 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2901, Cod. Proc. Civ. art. 112, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 45
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)