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Sez. 2, Sentenza n. 11812 del 27/05/2011 (Rv. 618094 - 01)

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - IN GENERE | Difetto di trascrizione - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Eccezione della parte interessata - Necessità.
Stato
decisa il 2011-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618094-01

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - IN GENERE

Il difetto di trascrizione di un atto non è rilevabile d'ufficio, ma deve essere eccepito dalla parte interessata a farlo valere in proprio favore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2643, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)