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Sez. 2, Ordinanza n. 11193 del 26/04/2024 (Rv. 671128-01)

PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - IN GENERE | Ius superveniens - Giudizio di restrittività - Concretezza - Necessità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2024-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671128-01

PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - IN GENERE

In caso di successione nel tempo di norme edilizie, la valutazione del carattere restrittivo dello ius superveniens va effettuata non in astratto, ma in concreto, verificando le conseguenze che all'edificante derivano dall'applicazione della nuova disciplina, sicché quest'ultima, ove escluda il principio della prevenzione imponendo una distanza dal confine, non si applica al convenuto che, in base a tale disciplina sopravvenuta, risulti tenuto ad arretrare il fabbricato.

Preleggi art. 11 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)