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Sez. 2, Sentenza n. 15298 del 25/07/2016 (Rv. 640596 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - IN GENERE | "Ius superveniens" - Giudizio di restrittività - Concretezza - Necessità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2016-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640596-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - IN GENERE

In caso di successione nel tempo di norme edilizie, la valutazione del carattere restrittivo dello "ius superveniens" va effettuata non in astratto, ma in concreto, verificando le conseguenze che all'edificante derivano dall'applicazione della nuova disciplina, sicché quest'ultima, ove escluda il principio della prevenzione imponendo una distanza dal confine, non si applica al convenuto che ne risulti costretto ad arretrare il fabbricato.

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)