Sez. 1, Sentenza n. 1630 del 03/07/1967 (Rv. 328433 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI STRANIERI - GIUDIZI TRA CONIUGI ITALIANI - ACCETTAZIONE DELLA GIURISDIZIONE - CRITERIO DI COLLEGAMENTO VALIDO AI FINI DELLA DELIBAZIONE - ESCLUSIONE.*
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI STRANIERI - GIUDIZI TRA CONIUGI ITALIANI - ACCETTAZIONE DELLA GIURISDIZIONE - CRITERIO DI COLLEGAMENTO VALIDO AI FINI DELLA DELIBAZIONE - ESCLUSIONE.*
Nei giudizi matrimoniali tra coniugi italiani l'accettazione della giurisdizione straniera ad opera del convenuto italiano non costituisce valido criterio di collegamento ai fini della delibazione, implicando un'implicita deroga alla giurisdizione italiana per una controversia rispetto alla quale la deroga e espressamente esclusa dall'art. 2 cod.proc.civ. (nella specie, era stato escluso il criterio di collegamento del domicilio o residenza del convenuto all'estero). (Conf. 1875-64 78-64 2310-61).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)