Sez. 1, Sentenza n. 2845 del 18/07/1975 (Rv. 376874 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - IN GENERE - CONIUGI ITALIANI - ACCETTAZIONE DELLA GIURISDIZIONE STRANIERA DA PARTE DEL CONVENUTO - CRITERIO VALIDO DI COLLEGAMENTO - ESCLUSIONE.*
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - IN GENERE - CONIUGI ITALIANI - ACCETTAZIONE DELLA GIURISDIZIONE STRANIERA DA PARTE DEL CONVENUTO - CRITERIO VALIDO DI COLLEGAMENTO - ESCLUSIONE.*
Nei giudizi matrimoniali relativi a coniugi italiani, l'accettazione della giurisdizione straniera da parte del convenuto italiano non costituisce criterio di collegamento valido a sottrarre la controversia al giudice italiano, implicando sostanzialmente una deroga alla giurisdizione italiana, espressamente vietata dall'art 2 cod proc civ. in tal caso, infatti, le parti vogliono lo stesso risultato della vietata deroga convenzionale, dando luogo ad un procedimento che sfocia in un giudicato costituente impedimento, ai sensi dell'art 797, n 6, cod proc civ, alla istituzione davanti a un giudice italiano del giudizio per il medesimo oggetto tra le stesse parti. (Conf 2078/69, mass n 341345; 1630/67, mass n 328433; (Conf 2759/66, mass n 325260; 1875/64, mass n 302673).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 797 com. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)