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Sez. 1, Sentenza n. 8922 del 28/10/1994 (Rv. 488310 - 01)

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - CASI DI NULLITÀ | Motivazione - Difetto - Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1994-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488310-01

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITÀ - CASI DI NULLITÀ

In tema di impugnazione del lodo arbitrale, il difetto di motivazione, come vizio riconducibile all'art. 829 n. 5 codice procedura civile in relazione all'art. 823 n. 3 stesso codice, è ravvisabile soltanto nell'ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire di individuare la "ratio" della decisione adottata. Quando invece, attraverso i comuni canoni di interpretazione e le regole di logica giuridica, tale "ratio" sia comunque ravvisabile, l'esigenza di motivazione posta dal legislatore deve considerarsi soddisfatta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 829 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)