Sez. 3, Sentenza n. 1531 del 25/05/1971 (Rv. 351891 - 01)
VENDITA - PREZZO - LUOGO DEL PAGAMENTO - VENDITA DA PIAZZA A PIAZZA - PAGAMENTO AL DOMICILIO DEL VENDITORE - PATTUIZIONE DI PAGAMENTO A MEZZO TRATTA - SPOSTAMENTO DEL FORUM SOLUTIONIS - AMMISSIBILITA - PRESUPPOSTI.*
VENDITA - PREZZO - LUOGO DEL PAGAMENTO - VENDITA DA PIAZZA A PIAZZA - PAGAMENTO AL DOMICILIO DEL VENDITORE - PATTUIZIONE DI PAGAMENTO A MEZZO TRATTA - SPOSTAMENTO DEL FORUM SOLUTIONIS - AMMISSIBILITA - PRESUPPOSTI.*
Il luogo di adempimento relativo al prezzo della vendita da piazza a piazza, come previsto dall'art 1498 cod civ, (ossia il domicilio del venditore) non puo ritenersi senz'altro modificato e sostituito da quello indicato nell'art 44 della legge cambiaria, cioe dal foro del domicilio del compratore, per il solo fatto che sia stata prevista l'emissione di tratta, ove non si provi che tale modalita di pagamento sia stata prevista con carattere esclusivo, dovendosi altrimenti ritenere che questa costituisce una semplice facolta concessa al creditore per agevolare gli scambi, secondo quanto normalmente praticato nei rapporti commerciali. (Conf 2772'70, mass n 349254' 2619'70, mass n 349012).*
Riferimenti normativi: Legge 14/12/1933 num. 1669 art. 44, Cod. Civ. art. 1498
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)