Sez. 3, Sentenza n. 2619 del 09/12/1970 (Rv. 349012 - 01)
VENDITA - PREZZO - LUOGO DEL PAGAMENTO - PAGAMENTO A MEZZO TRATTA - SPOSTAMENTO DEL LUOGO DI ADEMPIMENTO - CONDIZIONI.*
VENDITA - PREZZO - LUOGO DEL PAGAMENTO - PAGAMENTO A MEZZO TRATTA - SPOSTAMENTO DEL LUOGO DI ADEMPIMENTO - CONDIZIONI.*
Il luogo di adempimento relativo al pagamento del prezzo nella vendita, come previsto nell'art 1498 cod civ, non e modificato e sostituito da quello indicato dall'art 44 della legge cambiaria per il solo fatto che il venditore sia facultato ad emettere tratta per realizzare il suo credito, se non si provi che tale modalita di pagamento sia stata prevista con carattere esclusivo, dovendosi altrimenti ritenere che questa costituisca una semplice facolta concessa al creditore per agevolare gli scambi nei rapporti commerciali.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1498, Legge 14/12/1933 num. 1669 art. 44
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)