Sez. 1, Sentenza n. 820 del 14/01/2011 (Rv. 616231 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Provvedimento amministrativo oggetto di un giudicato di annullamento - Impugnazione del provvedimento emanato in esecuzione, in via amministrativa, di tale giudicato - Autonomia dei provvedimenti e dei processi - Sussistenza - Termine di proponibilità della domanda - Decorrenza - Fondamento.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di violazione della ragionevole durata del processo ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, il giudizio di impugnazione di un atto amministrativo e quello successivo di impugnazione del nuovo provvedimento, emanato dalla P.A. in esecuzione, in sede aministrativa, del primo giudicato, sono diversi e autonomi, e, pertanto, dalla definizione di ciascuno di essi va computata la decorrenza del termine di proponibilità della domanda di cui all'art. 4 della legge citata.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)