Sez. U, Sentenza n. 27348 del 24/12/2009 (Rv. 610863 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Equa riparazione - Legge n. 89 del 2001 - Criteri di identificazione del processo - Individuazione - Art. 6 CEDU - - Processo di cognizione e di esecuzione forzata o di ottemperanza - Autonomia funzionale e strutturale - Sussistenza - Effetti - Sommatoria dei tempi occorrenti per la definizione dell'uno e dell'altro ai fini del computo della ragionevole durata - Esclusione - Termine di proponibilità della domanda di cui all'art. 4 della citata legge n. 89 del 2001 - Decorrenza - Riferimento al momento di acquisizione della definitività della decisione concernente i distinti processi (di cognizione e di esecuzione od ottemperanza) - Necessità.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo, questo va identificato, in base all'art. 6 della CEDU, sulla base delle situazioni soggettive controverse ed azionate su cui il giudice adito deve decidere, che, per effetto della suddetta norma sovranazionale, sono "diritti e obblighi", ai quali, avuto riguardo agli artt. 24, 111 e 113 Cost., devono aggiungersi gli interessi legittimi di cui sia chiesta tutela ai giudici amministrativi. Ne consegue che, in rapporto a tale criterio distintivo, il processo di cognizione e quello di esecuzione regolati dal codice di procedura civile e quello cognitivo del giudice amministrativo e il processo di ottemperanza teso a far conformare la P.A. a quanto deciso in sede cognitoria, devono considerarsi, sul piano funzionale (oltre che strutturale), tra loro autonomi, in relazione, appunto, alle situazioni soggettive differenti azionate in ciascuno di essi. Pertanto, in dipendenza di siffatta autonomia, le durate dei predetti giudizi non possono sommarsi per rilevarne una complessiva dei due processi (di cognizione, da un canto, e di esecuzione o di ottemperanza, dall'altro) e, perciò, solo dal momento delle decisioni definitive di ciascuno degli stessi, è possibile, per ognuno di tali giudizi, domandare, nel termine semestrale previsto dall'art. 4 della legge n. 89 del 2001, l'equa riparazione per violazione del citato art. 6 della CEDU, con conseguente inammissibilità delle relative istanze in caso di sua inosservanza.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 27 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 37 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 2, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)