Sez. 2, Sentenza n. 1284 del 22/02/1980 (Rv. 404784 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - FORMA E TEMPO DELLA CHIAMATA - TERMINE ASSEGNATO DAL GIUDICE - PROROGABILITA DOPO LA SCADENZA - DIVIETO - NULLITA DELLA CHIAMATA DOPO IL DECORSO DI DETTO TERMINE - RILEVABILITA D'UFFICIO.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - FORMA E TEMPO DELLA CHIAMATA - TERMINE ASSEGNATO DAL GIUDICE - PROROGABILITA DOPO LA SCADENZA - DIVIETO - NULLITA DELLA CHIAMATA DOPO IL DECORSO DI DETTO TERMINE - RILEVABILITA D'UFFICIO.*
Il termine che il giudice istruttore abbia assegnato per la chiamata del terzo, ai sensi dell'art 269 cod proc civ, non e suscettibile di proroga dopo la sua scadenza neppure con l'accordo delle parti, sicche la nullita della chiamata effettuata dopo il decorso del termine assegnato e rilevabile anche d'ufficio. (Conf 4537/76, mass n 383256).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)