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Sez. 3, Sentenza n. 4537 del 04/12/1976 (Rv. 383256 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - FORMA E TEMPO DELLA CHIAMATA - TERMINE FISSATO PER LA CHIAMATA - PROROGABILITA DOPO LA SCADENZA - ESCLUSIONE - INOSSERVANZA - COSTITUZIONE DEL CHIAMATO - SANATORIA DELLA NULLITA - INSUSSISTENZA - INTERVENTO VOLONTARIO - CONFIGURABILITA.*
Stato
decisa il 1976-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383256-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - FORMA E TEMPO DELLA CHIAMATA - TERMINE FISSATO PER LA CHIAMATA - PROROGABILITA DOPO LA SCADENZA - ESCLUSIONE - INOSSERVANZA - COSTITUZIONE DEL CHIAMATO - SANATORIA DELLA NULLITA - INSUSSISTENZA - INTERVENTO VOLONTARIO - CONFIGURABILITA.*

In tema di chiamata in causa del terzo, il termine che il giudice istruttore abbia assegnato alla prima udienza, ai sensi dell'art 269 secondo comma cod proc civ, tanto se in modo espresso, quanto se in Forma implicita (attraverso, cioe, la fissazione dell'udienza per la comparizione del terzo ed il conseguente Obbligo del chiamante di notificare l'atto di chiamata non oltre l'ultimo giorno utile per il rispetto dei termini di cui all'art 163 bis cod proc civ), non e suscettibile di proroga dopo la scadenza. La nullita della chiamata, in quanto effettuata dopo il decorso di detto termine, e rilevabile anche d'ufficio e non viene sanata dalla Costituzione del chiamato, la quale potra avere il solo valore di un intervento volontario, a norma dell'art 268 cod proc civ. (V 2370/69, mass n 341817; (V 1100/54; (V 2537/50).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 268 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)