Sez. 1, Sentenza n. 1574 del 28/02/1996 (Rv. 496072 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Prima udienza - Presenza di un sostituto del procuratore dell'opponente - Convalida dell'ordinanza - ingiunzione - Possibilità - Esclusione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
La sostituzione del procuratore dell'opponente, a norma dell'art. 9 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni forensi), è consentita anche nel giudizio di opposizione ad ordinanza - ingiunzione disciplinato dall'art. 23 della legge n. 689 del 1981, sicché la convalida prevista dal quinto comma del citato art. 23 è impedita non solo dalla presenza nella prima udienza dell'opponente di persona o del suo procuratore, ma anche del sostituto di quest'ultimo.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 9 CORTE COST., Legge 24/10/1981 num. 689 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)