Sez. 1, Sentenza n. 11314 del 24/10/1991 (Rv. 474398 - 01)
Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - Procedimento - In genere | Opponente - Difesa personale - Prima udienza - Comparizione di un procuratore o praticante procuratore delegato dal procuratore dell'opponente o dallo stesso opponente - Convalida del provvedimento opposto - Ammissibilità - Esclusione.
Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - Procedimento - In genere
Nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, la convalida del provvedimento opposto da parte del pretore, a norma del quinto comma dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689 (nel caso in cui alla prima udienza l'opponente o il suo procuratore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento), non può essere pronunciata - attesa la natura civilistica del giudizio - nel caso di comparizione di un procuratore o praticante procuratore che sia stato delegato (ai sensi del terzo e quarto comma dell'art. 9 r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578) dal procuratore dell'opponente ovvero dalla stessa opponente, qualora si difenda personalmente (a norma dell'art. 86 cod. proc. civ.), dovendosi ritenere anche in tale caso la permanenza dell'interesse dell'opponente alla decisione sull' opposizione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 86 CORTE COST., Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 9 CORTE COST., Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)