Sez. 3, Sentenza n. 10556 del 27/06/1995 Ud. (dep. 24/10/1995) Rv. 202699 - 01
Reato - Causalità (rapporto di) - In genere | Obbligo giuridico di impedire l'evento - Responsabilità per omissione - Consapevolezza del verificarsi dell'evento che si ha l'obbligo di impedire - Necessità - Fattispecie in tema di atti di libidine e maltrattamenti nei confronti di minore e responsabilità per omissione della madre.
Reato - Causalità (rapporto di) - In genere
Nel reato omissivo, oltre al nesso di causalità diretta tra l'omissione e l'evento, è necessario che la condotta sia cosciente e volontaria e che l'evento sia preveduto e voluto dal soggetto attivo (nei delitti dolosi) ovvero sia dovuto a sua negligenza, imprudenza e imperizia (nei delitti colposi) e necessario perciò che gli eventi che l'agente non si adopera ad impedire siano entrati nella sua sfera di percezione psichica. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che non fosse possibile affermare la responsabilità per omissione in ordine ai delitti di atti di libidine e maltrattamenti commessi su una minore a carico della madre non essendo essi avvenuti con la dolosa complicità omissiva di questa).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 42 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)