Sez. 5, Sentenza n. 10219 del 27/06/2003 (Rv. 564626 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - POTERI E OBBLIGHI - IN GENERE | Invito alle parti a completare o mettere in regola atti e documenti difettosi - Potere relativo - Carattere discrezionale - Finalità - Conseguenze.
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - POTERI E OBBLIGHI - IN GENERE
Il potere del giudice, ex art. 182 cod. proc. civ., di invitare le parti a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosca difettosi non soltanto è discrezionale, e quindi di non obbligatorio esercizio, ma riguarda la regolarità della costituzione delle parti medesime o i difetti di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione, sicché non può interferire con il potere dispositivo delle parti sulle prove che ritengono di esibire al giudice (art. 115 cod. proc. civ.), né, correlativamente, con l'onere attinente a questo potere (art. 2697 cod. civ.), e tanto meno con le domande che le parti stesse reputano di formulare (art. 112 cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)