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Sez. 2, Sentenza n. 2860 del 26/04/1983 (Rv. 427772 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - POTERI E OBBLIGHI - IN GENERE - INVITO ALLE PARTI A COMPLETARE O METTERE IN REGOLA ATTI E DOCUMENTI DIFETTOSI - POTERE RELATIVO - CARATTERE DISCREZIONALE - FINALITÀ - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1983-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427772-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - ISTRUTTORE - POTERI E OBBLIGHI - IN GENERE - INVITO ALLE PARTI A COMPLETARE O METTERE IN REGOLA ATTI E DOCUMENTI DIFETTOSI - POTERE RELATIVO - CARATTERE DISCREZIONALE - FINALITÀ - CONSEGUENZE.*

Il potere ex art. 182 cod. proc. civ. del giudice di invitare le parti a completare o a mettere in regola gli Atti e i documenti che riconosca difettosi non soltanto è discrezionale, e quindi di non obbligatorio Esercizio, ma riguarda la regolarità della Costituzione delle parti medesime o i difetti di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione, sicché non può interferire con il potere dispositivo delle parti sulle prove che ritengono di esibire al giudice (art. 115 cod. proc. civ.), né, correlativamente, con l'Onere attinente a questo potere (art. 2697 cod. civ.), e tanto meno con le domande che le parti stesse reputano di formulare (art. 112 cod. proc. civ.). (V 1808/79, mass n 398175; (V 1660/76, mass n 380438).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)