Sez. 2, Sentenza n. 1628 del 05/07/1976 Ud. (dep. 29/01/1977) Rv. 135186 - 01
PROVA PENALE - PERIZIA - NEL DIBATTIMENTO - DI APPELLO - NORME APPLICABILI.*
PROVA PENALE - PERIZIA - NEL DIBATTIMENTO - DI APPELLO - NORME APPLICABILI.*
L'art 314 del codice di procedura penale, che impone al giudice di disporre la perizia balistica qualora sia necessaria un'indagine che richieda particolari conoscenze di determinate scienze od arti, non e invocabile in grado di appello, in cui trova, invece, applicazione la norma speciale dell'art 520 dello stesso codice che, richiamando anche l'art 455, attribuisce al potere del giudice un carattere discrezionale e facoltativo e richiede l'assoluta necessita.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 455, Cod. Proc. Pen. art. 520
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)