Sez. 1, Sentenza n. 7865 del 01/07/1982 Ud. (dep. 08/09/1982) Rv. 155027 - 01
PROVA PENALE - PERIZIA - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE - RITENUTA NECESSITÀ DI DISPORRE INDAGINI TECNICHE - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI PROCEDERE A PERIZIA - ESCLUSIONE - OBBLIGO DERIVANTE DALLA LEGGE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
PROVA PENALE - PERIZIA - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE - RITENUTA NECESSITÀ DI DISPORRE INDAGINI TECNICHE - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI PROCEDERE A PERIZIA - ESCLUSIONE - OBBLIGO DERIVANTE DALLA LEGGE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
L'art. 314 cod. proc. pen., nel disciplinare nella nuova formulazione del suo primo comma, così come introdotta dalla legge 18 giugno 1955 n. 517, i poteri del giudice al riguardo dell'espletamento di una nuova perizia, ha trasformato da potere meramente facoltativo in attività dovuta la disposizione della stessa, allorché il giudice riconosca la necessità di dover utilizzare notizie tecniche proprie di particolari scienze o arti, che non rientrino nella comune esperienza. (V mass n 135186 prima parte; (V mass n 130928 prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)