Sez. 1, Sentenza n. 1980 del 08/07/1974 (Rv. 370219 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - IMPOSTE IPOTECARIE - AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI PREVISTE DALL'ART 14 DELLA LEGGE N 408 DEL 1949 - ACQUISTO PER LA COSTRUZIONE DI CASE NON DI LUSSO - NECESSITA - DIMOSTRAZIONE DELL'INDICATO SCOPO - ESTREMI.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - IMPOSTE IPOTECARIE - AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI PREVISTE DALL'ART 14 DELLA LEGGE N 408 DEL 1949 - ACQUISTO PER LA COSTRUZIONE DI CASE NON DI LUSSO - NECESSITA - DIMOSTRAZIONE DELL'INDICATO SCOPO - ESTREMI.*
Gli acquisti per i quali l'art 14 della legge 2 luglio 1949, n 408, prevede le agevolazioni della registrazione a tassa fissa e della riduzione al quarto dell'imposta ipotecaria sono quelli stipulati allo scopo di costruire case di abitazione non di lusso. Ove manchi la dimostrazione che l'acquisto abbia avuto luogo a tale preciso ed esclusivo scopo, oppure ove risulti addirittura dall'atto la dimostrazione del contrario, non bastano a far rientrare l'acquisto medesimo nella categoria delineata dalla norma ne l'obiettiva possibilita dell'utilizzazione dell'area per l'edificazione di abitazioni non di lusso e loro pertinenze, ne la facolta - indubbiamente spettante all'acquirente una volta divenuto proprietario del suolo - di scegliere, fra le varie possibilita d'impiego dell'area esplicitamente o implicitamente indicate nell'atto di acquisto, quella di edificarvi costruzioni ammesse ai benefici fiscali. (V 2316'70, mass n 348507).*
Riferimenti normativi: Legge 02/07/1949 num. 408 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)