Sez. 1, Sentenza n. 2316 del 10/11/1970 (Rv. 348507 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ESENZIONI E AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - LEGGE N 408 DEL 1949 SULL'INCREMENTO DELLE COSTRUZIONI - EDILIZIA - FINALITA.*
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ESENZIONI E AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - LEGGE N 408 DEL 1949 SULL'INCREMENTO DELLE COSTRUZIONI - EDILIZIA - FINALITA.*
La concessione dei benefici tributari previsti dall'art 14 della legge 2 luglio 1949, n 408, e in stretta e necessaria correlazione con l'atto, in riferimento al quale la concessione viene richiesta, e con la costruzione da effettuarsi in attuazione del fine per il quale quel determinato atto e stato posto in essere. La ratio della disposizione relativa al termine biennale di inizio e di ultimazione della costruzione e volta ad incoraggiare, in un periodo di grave crisi degli alloggi, programmi di costruzione di rapida attuazione e non programmi di costruzione a lunga scadenza aventi fini speculativi. (V 1914'69 mass n 341064).*
Riferimenti normativi: Legge 02/07/1949 num. 408 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)