Sez. 1, Sentenza n. 2097 del 12/07/1989 Cc. (dep. 29/09/1989) Rv. 182173 - 01
RECIDIVA - IN GENERE - RILEVANZA AGLI EFFETTI PENALI - NECESSITÀ CHE SIA DICHIARATA DAL GIUDICE DI MERITO - ESTINZIONE DELLA PENA A SEGUITO DI DECORSO DEL TEMPO - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - POSSIBILITÀ DI DESUMERE LA RECIDIVA DAL CERTIFICATO PENALE - ESCLUSIONE.*
RECIDIVA - IN GENERE - RILEVANZA AGLI EFFETTI PENALI - NECESSITÀ CHE SIA DICHIARATA DAL GIUDICE DI MERITO - ESTINZIONE DELLA PENA A SEGUITO DI DECORSO DEL TEMPO - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - POSSIBILITÀ DI DESUMERE LA RECIDIVA DAL CERTIFICATO PENALE - ESCLUSIONE.*
La recidiva, sia in quanto costituisce uno status personale dello imputato (o dell'interessato), sia in quanto rappresenta una circostanza aggravante del reato, può essere presa in considerazione, ad ogni effetto giuridico, solo se dichiarata dal giudice di merito. Tale principio vale anche in tema di Estinzione della pena a seguito di decorso del tempo, che necessita di una dichiarazione giudiziale, sicché non è consentito al giudice della esecuzione, ai fini dell'art. 172, settimo comma, cod. pen., desumere la recidiva dall'esame del certificato penale, in Mancanza di una dichiarazione giudiziale emessa in Sede cognitiva. (Conf mass n 118018).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 99 CORTE COST., Cod. Pen. art. 172
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)