Sez. U, Ordinanza n. 2 del 23/01/1971 Cc. (dep. 17/05/1971) Rv. 118018 - 01
RECIDIVA - N GENERE - RILEVANZA AGLI EFFETTI PENALI - NECESSITA CHE SIA DICHIARATA DAL GIUDICE DI MERITO - RIABILITAZIONE - TERMINE DI DIECI ANNI PER I RECIDIVI - APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO.*
RECIDIVA - N GENERE - RILEVANZA AGLI EFFETTI PENALI - NECESSITA CHE SIA DICHIARATA DAL GIUDICE DI MERITO - RIABILITAZIONE - TERMINE DI DIECI ANNI PER I RECIDIVI - APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO.*
La recidiva, sia in quanto costituisce uno status personale dell'imputato, sia in quanto rappresenta una circostanza aggravante del reato, puo essere presa in considerazione, a tutti gli effetti penali, solo se sia stata dichiarata dal giudice di merito. Il principio va osservato anche ai fini della riabilitazione, per la decorrenza del maggior termine di dieci anni richiesto per la concessione di tale beneficio ai recidivi. Invero la materia della riabilitazione, attenendo alla fase della esecuzione, non consente l'esame di situazioni e circostanze interdette a seguito della formazione del giudicato. (V 112172, anno 1969' 109437, 108091, 107330, anno 1968' 104543, anno (1967, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 99 CORTE COST., Cod. Pen. art. 179 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)