Sez. 1, Sentenza n. 3243 del 19/04/1990 (Rv. 466718 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ACCANTONAMENTI - IN GENERE - ACCANTONAMENTI DI UTILI PER UN DETERMINATO ESERCIZIO - INCLUSIONE NELLA DICHIARAZIONE DELL'IMPONIBILE RELATIVA A DETTO ESERCIZIO - OMESSA INCLUSIONE - CONSEGUENZE - RECUPERO A TASSAZIONE - MODALITÀ.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ACCANTONAMENTI - IN GENERE - ACCANTONAMENTI DI UTILI PER UN DETERMINATO ESERCIZIO - INCLUSIONE NELLA DICHIARAZIONE DELL'IMPONIBILE RELATIVA A DETTO ESERCIZIO - OMESSA INCLUSIONE - CONSEGUENZE - RECUPERO A TASSAZIONE - MODALITÀ.*
In tema di imposte sui redditi, gli accantonamenti di utili, che l'imprenditore effettui, in un determinato Esercizio, per il pagamento di imposte non deducibili, ovvero, in caso di precedente "condono", in difetto delle condizioni o senza gli adempimenti contemplati dall'art. 4 del d.l. 5 novembre 1973 n. 660 (convertito in legge 19 dicembre 1973 n. 823), vanno inclusi nella dichiarazione dell'imponibile relativa a detto Esercizio, e, in Mancanza, sono suscettibili di "ripresa", con avviso in rettifica della dichiarazione medesima. Il recupero a tassazione, pertanto, non può avvenire in via di rettifica della dichiarazione inerente ad Esercizio posteriore, nel quale vi sia stato prelevamento in tutto od in parte dalla riserva, atteso che tale prelevamento non esprime un reddito del nuovo periodo d'imposta, ma il mero impiego di un reddito pregresso.*
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 61, Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 4, Legge 19/12/1973 num. 823 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)