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Sez. 5, Sentenza n. 8008 del 21/05/2003 (Rv. 563400 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ACCANTONAMENTI - IN GENERE | Accantonamenti di utili per un determinato esercizio - Inclusione nella dichiarazione dell'imponibile relativa a detto esercizio - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563400-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ACCANTONAMENTI - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi di impresa, l'art. 61, primo comma del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 e l'art. 64, terzo comma del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 consentono la deducibilità, in un determinato esercizio, degli accantonamenti iscritti in bilancio per il pagamento di imposte non ancora definitivamente accertate, che vanno pertanto inclusi nella dichiarazione dell'imponibile relativa al detto esercizio e, in mancanza, sono suscettibili di "ripresa", con avviso in rettifica della dichiarazione medesima. Ne consegue che una società di capitali può dedurre gli accantonamenti iscritti in bilancio per imposte di bollo, tasse sui contratti di borsa e imposta sostitutiva su mutui e convenzioni, che costituiscono componente negativa del reddito d'impresa deducibile nello stesso periodo di competenza, secondo le regole generali.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 61, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 64

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)