Sez. 2, Sentenza n. 1570 del 22/05/1972 (Rv. 358303 - 01)
PROFESSIONISTI - GEOMETRI - PROGETTAZIONI CONSENTITE AI GEOMETRI - MODESTA COSTRUZIONE CIVILE - NOZIONE - CALCOLI IN CEMENTO ARMATO - ESECUZIONE DA PARTE DI UN INGEGNERE - PROGETTAZIONE DELL'EDIFICIO DA PARTE DEL GEOMETRA - LEGITTIMITA - ESCLUSIONE.*
PROFESSIONISTI - GEOMETRI - PROGETTAZIONI CONSENTITE AI GEOMETRI - MODESTA COSTRUZIONE CIVILE - NOZIONE - CALCOLI IN CEMENTO ARMATO - ESECUZIONE DA PARTE DI UN INGEGNERE - PROGETTAZIONE DELL'EDIFICIO DA PARTE DEL GEOMETRA - LEGITTIMITA - ESCLUSIONE.*
In tema di interpretazione dell'art 16, lettera m) del RD 11 febbraio 1929, n 274, la progettazione di modesta costruzione civile e quella la cui realizzazione non richiede l'uso di particolari calcoli od il superamento di particolari difficolta tecniche, che non rientrano nella Competenza professionale del geometra. Se sono a questi consentite piccole costruzioni accessorie in cemento armato, tuttavia e vietata la progettazione di opere in conglomerato cementizio semplice ed armato la cui stabilita possa interessare l'incolumita pubblica delle persone. Ne basta che un ingegnere esegua i calcoli del cemento armato di una costruzione di un edificio (nella specie, uno stabilimento industriale la cui ossatura era stata prevista in pilastri e travi in cemento armato e le cui parti interrate perimetrali, destinate parte a fondazioni e parte a muro dello scantinato, erano state previste in getto di conglomerato cementizio) per renderne legittima la progettazione da parte di un geometra, perche e il professionista competente che deve essere altresi titolare della progettazione, assumendosi la responsabilita dei calcoli delle strutture armate. (Conf 723'67, mass n 326769; 1116'63).*
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1929 num. 274 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)