Sez. U, Sentenza n. 1795 del 03/07/1963 (Rv. 262758 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - PROVVEDIMENTO STRANIERO - QUALIFICAZIONE - CRITERI.*
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - PROVVEDIMENTO STRANIERO - QUALIFICAZIONE - CRITERI.*
Per la qualificazione di un provvedimento straniero, di cui si chieda la dichiarazione di efficacia in Italia, si deve fare riferimento alla legge italianĂ il patrio legislatore, quando ha dettato delle norme per attribuire esecutorieta in Italia alle sentenze straniere, ovvero ai provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione, si e riferito a quegli Atti che, secondo il nostro ordinamento presentano i caratteri essenziali della sentenza o del provvedimento di volontaria giurisdizione. Indubbiamente queste norme presuppongono un fondo comune di idee e di istituti giuridici dei vari ordinamenti, ma, in caso di divergenza, deve prevalere il concetto della legge italiana. Cio significa che valgono per il nostro ordinamento come sentenze o come provvedimenti di volontaria giurisdizione quegli Atti che, per il loro carattere, sarebbero rispettivamente qualificati come tali in Italia, anche se nello stato estero sono qualificati diversamente, e, viceversa, non sono per noi sentenze o provvedimenti di giurisdizione volontaria quegli Atti che, secondo il nostro ordinamento, non hanno i caratteri essenziali relativi, anche se la legge straniera li qualifica come tali.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 801 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)