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Sez. 1, Sentenza n. 6975 del 25/07/1997 (Rv. 506270 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - IN GENERE | Sentenza straniera - Nozione - Convenzione italo - francese del giugno 1930 - Sentenze presupposte - Nozione - Coincidenza.
Stato
decisa il 1997-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506270-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - IN GENERE

Le disposizioni del titolo settimo del libro quarto del cod. proc. civ. quando indicano quale oggetto della delibazione la "sentenza" straniera fanno riferimento al provvedimento che nell'ordinamento processuale italiano assume tale connotato. Ugualmente, la Convenzione italo - francese del 3 giugno 1930 sull'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, resa esecutiva con legge del 7 gennaio 1932, n. 45 fa riferimento al provvedimento che nell'ordinamento processuale italiano è individuato quale sentenza, dal momento che la locuzione "decisione" in essa Convenzione contenuta va intesa, in quanto contestualmente correlata ad un organo giurisdizionale, quale provvedimento definitivo adottato su una controversia secondo le regole processuali nel contraddittorio tra le parti. Pertanto, a norma degli artt. 797, n. 5 cod. proc. civ. e 1, n. 5 della Convenzione italo - francese preclusiva della delibazione della sentenza straniera è l'esistenza della sentenza italiana nel senso sopra indicato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 797 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)