Sez. 2, Sentenza n. 1063 del 26/04/1966 (Rv. 322136 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE - PRESUPPOSTO E LIMITI DELLA LORO RESPONSABILITÀ.*
RESPONSABILITA CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE - PRESUPPOSTO E LIMITI DELLA LORO RESPONSABILITÀ.*
La presunzione di responsabilita sancita dall'art.2049 cod. civ. a carico dei committenti per i danni arrecati da fatto illecito dei loro commessi, postula, da un lato, l'esistenza di un rapporto di preposizione e cioe di lavoro dipendente, anche solo temporaneo, e, dall'altro, un collegamento tra il fatto dannoso del commesso e le mansioni da questo disimpegnate. In ordine al primo requisito la responsabilita del committente e subordinata, in particolare, alla condizione che il commesso agisca su richiesta e per conto del committente e sia a questo legato da un vincolo di dipendenza e di subordinazione, anche solo temporanea. Circa il secondo requisito, il fatto illecito puo risalire al committente in quanto sussista, tra l'Esercizio dell'incombenza e la consumazione dell'illecito, almeno un rapporto di occasionalita necessaria, nel senso che l'evento lesivo sia stato reso possibile o, comunque, agevolato dallo adempimento dell'incarico. *
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)