Sez. 2, Sentenza n. 2225 del 15/06/1976 (Rv. 381026 - 01)
DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - IN GENERE - APPARENTI E NON APPARENTI - VISIBILITA DELLE OPERE PER LA SERVITU - CRITERIO DI DETERMINAZIONE.*
DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - IN GENERE - APPARENTI E NON APPARENTI - VISIBILITA DELLE OPERE PER LA SERVITU - CRITERIO DI DETERMINAZIONE.*
La visibilita delle opere destinate all'Esercizio della servitu e un carattere che non sempre si presta ad esemplificazioni puramente teoriche, ma che deve essere verificato caso per caso, nella realta sociale specifica, nei costumi, negli Usi e nelle consuetudini propri d'un determinato luogo in un'epoca precisa. Un segno esteriore, invero, puo assumere Rilevanza espressiva diversa in condizioni differenti di luogo, di ambiente sociale, di tempo. La visibilita, poi, deve riferirsi alle opere nel loro insieme, come inequivoca espressione di una precisa funzione, e deve far capo ad un punto d'osservazione non necessariamente coincidente col fondo servente. Essenziale e, allo scopo, che, nel peculiare contesto suddetto, siano obiettivamente manifeste, per chi possegga il fondo servente, le opere che di fatto asservano il fondo medesimo a quello altrui. (V 1018/74, mass n 368958; (V 2554/72, mass n 360073; (V 1068/66, mass n 322136).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1061
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)